Certificazione verde COVID-19 – Decreto Legge di estensione dell’ambito applicativo e di rafforzamento del sistema di screening

Certificazione verde COVID-19 – Decreto Legge di estensione dell’ambito applicativo e di rafforzamento del sistema di screening

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Si trasmette in allegato copia del provvedimento nella versione pervenuta agli uffici della Confederazione e pertanto da considerare soggetta a possibili modificazioni fino alla sua pubblicazione in Gazzetta.

Di seguito le principali previsioni.

Lavoro pubblico

A chi si applica

È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche.

L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Dove si applica

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

I controlli e chi li effettua

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Organi costituzionali

L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.

Lavoro privato

A chi si applica

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.

Dove si applica

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

I controlli e chi li effettua

Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Revisione misure di distanziamento

Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli successivi provvedimenti.

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE – ATTENZIONE ALLE SANZIONI DAL 1° GENNAIO 2022

OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE – ATTENZIONE ALLE SANZIONI DAL 1° GENNAIO 2022

La scrivente Associazione di categoria è disponibile a pubblicare sul proprio portale digitale, ciò che prevede la legge 124/2017 dal comma 125 al comma 129, vale a dire che entro il 10 dicembre di ogni anno è necessario pubblicare sul proprio sito aziendale o sul portale digitale dell’Associazione di categoria di appartenenza, l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici di cui si è usufruito nel corso dell’esercizio della propria attività dell’anno precedente. Questo significa che entro il 30 dicembre 2021 occorre pubblicare l’elenco dei contributi pubblici ricevuti da gennaio a dicembre 2020.

II soggetti chiamati a rispettare questa disposizione sono tutte le ditte individuali e società Iscritte al Registro delle Imprese tranne le società di capitali (Spa, srl, Sapa).

Gli aiuti e i contributi pubblici per i quali vige l’obbligo di pubblicazione sul portale digitale entro il 30 dicembre, sono erogati dalle seguenti figure:

  • Stato
  • Regioni
  • Province
  • Comuni – Comunità montane e relativi consorzi o associazioni
  • Istituzioni Universitarie
  • Istituti autonomi case popolari
  • Camera di Commercio, Artigianato, agricoltura, Industria
  • Enti pubblici economici
  • Amministrazioni e aziende del Servizio sanitario Nazionale
  • ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni)
  • Agenzie fiscali
  • Società a controllo pubblico.

N.B. Le imprese che hanno ricevuto finanziamenti previsti dal decreto liquidità, devono pubblicare i contributi ricevuti per la garanzia concessa dal medio credito centrale sui finanziamenti ricevuti.

L’obbligo di pubblicazione è valido per importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro.

Se il totale dei sostegni ricevuti è inferiore a questa cifra non vige alcun obbligo e si riferisce a tutte le seguenti forme di aiuto pubblico:

  • Sussidi
  • Sovvenzioni
  • Contributi (anche quelli in conto capitale, conto esercizio e conto interesse)
  • Vantaggi (intesi come garanzie pubbliche sui finanziamenti ricevuti, utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato)

Non sono oggetto di pubblicazione gli importi ricevuti da pubbliche amministrazioni a seguito di cessioni e/o prestazioni di servizi verso le stesse.

Per ogni contributo pubblico erogato è necessario pubblicare le seguenti informazioni:

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
  • Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante
  • Somma incassata o valore del vantaggio fruito
  • Data di incasso
  • Causale (breve descrizione del tipo di vantaggio alla base dell’erogazione ricevuta.

In caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie corrispondenti all’1 % degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, oltre la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI: Via Maddalena, 24 Messina – 0902937450 – infosadacasartigiani@gmail.com