da S.A.D.A. CASARTIGIANI | Ott 13, 2021 | Notizie
Di seguito le risposte alle domande frequenti sui dpcm riguardanti Green Pass e ambito lavorativo firmati dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi.
1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.
2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass?Quali sanzioni rischia il lavoratore?
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio
5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?
I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?
No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.
7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?
I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.
8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?
Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.
9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?
Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.
10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?
Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
da S.A.D.A. CASARTIGIANI | Set 17, 2021 | Notizie
Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Si trasmette in allegato copia del provvedimento nella versione pervenuta agli uffici della Confederazione e pertanto da considerare soggetta a possibili modificazioni fino alla sua pubblicazione in Gazzetta.
Di seguito le principali previsioni.
Lavoro pubblico
A chi si applica
È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche.
L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.
Dove si applica
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.
I controlli e chi li effettua
Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Le sanzioni
Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
Organi costituzionali
L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.
Lavoro privato
A chi si applica
Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.
Dove si applica
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.
I controlli e chi li effettua
Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Le sanzioni
Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Tamponi calmierati
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
Revisione misure di distanziamento
Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli successivi provvedimenti.
da S.A.D.A. CASARTIGIANI | Set 3, 2021 | Notizie
La scrivente Associazione di categoria è disponibile a pubblicare sul proprio portale digitale, ciò che prevede la legge 124/2017 dal comma 125 al comma 129, vale a dire che entro il 10 dicembre di ogni anno è necessario pubblicare sul proprio sito aziendale o sul portale digitale dell’Associazione di categoria di appartenenza, l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici di cui si è usufruito nel corso dell’esercizio della propria attività dell’anno precedente. Questo significa che entro il 30 dicembre 2021 occorre pubblicare l’elenco dei contributi pubblici ricevuti da gennaio a dicembre 2020.
II soggetti chiamati a rispettare questa disposizione sono tutte le ditte individuali e società Iscritte al Registro delle Imprese tranne le società di capitali (Spa, srl, Sapa).
Gli aiuti e i contributi pubblici per i quali vige l’obbligo di pubblicazione sul portale digitale entro il 30 dicembre, sono erogati dalle seguenti figure:
- Stato
- Regioni
- Province
- Comuni – Comunità montane e relativi consorzi o associazioni
- Istituzioni Universitarie
- Istituti autonomi case popolari
- Camera di Commercio, Artigianato, agricoltura, Industria
- Enti pubblici economici
- Amministrazioni e aziende del Servizio sanitario Nazionale
- ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni)
- Agenzie fiscali
- Società a controllo pubblico.
N.B. Le imprese che hanno ricevuto finanziamenti previsti dal decreto liquidità, devono pubblicare i contributi ricevuti per la garanzia concessa dal medio credito centrale sui finanziamenti ricevuti.
L’obbligo di pubblicazione è valido per importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro.
Se il totale dei sostegni ricevuti è inferiore a questa cifra non vige alcun obbligo e si riferisce a tutte le seguenti forme di aiuto pubblico:
- Sussidi
- Sovvenzioni
- Contributi (anche quelli in conto capitale, conto esercizio e conto interesse)
- Vantaggi (intesi come garanzie pubbliche sui finanziamenti ricevuti, utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato)
Non sono oggetto di pubblicazione gli importi ricevuti da pubbliche amministrazioni a seguito di cessioni e/o prestazioni di servizi verso le stesse.
Per ogni contributo pubblico erogato è necessario pubblicare le seguenti informazioni:
- Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
- Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante
- Somma incassata o valore del vantaggio fruito
- Data di incasso
- Causale (breve descrizione del tipo di vantaggio alla base dell’erogazione ricevuta.
In caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie corrispondenti all’1 % degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, oltre la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
PER INFORMAZIONI RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI: Via Maddalena, 24 Messina – 0902937450 – infosadacasartigiani@gmail.com
da S.A.D.A. CASARTIGIANI | Ago 2, 2021 | Notizie
Dopo un primo trimestre del 2021 in lieve recupero, nel secondo trimestre dell’anno l’economia italiana ha registrato una crescita molto sostenuta. A comunicarlo è l’ISTAT attraverso una nota pubblicata lo scorso 30 luglio che mette in evidenza un dato molto confortante sulla crescita economica italiana nel secondo trimestre dell’anno pari + 2,7% rispetto ai primi tre mesi, a fronte di stime che indicavano un progresso dell’1,3%.
Il confronto con lo stesso periodo del 2021 segna un più 17,3% anche se, come enfatizza lo stesso Istituto di statistica, il dato risente naturalmente della diffuse chiusure che avevano caratterizzato aprile-giugno 2020.
La crescita acquisita per il 2021, ossia quella che si otterrebbe a fine anno in caso di variazione nulla nella seconda parte del 2021, è del 4,8%. Sostanzialmente in linea dunque con quanto indicato dal Fondo monetario internazionale come probabile risultato a fine anno (+4,9%).
Il risultato ha beneficiato soprattutto di un forte recupero del settore dei servizi di mercato, il più penalizzato dalla crisi, di una crescita dell’industria e di una sostanziale stazionarietà dell’agricoltura.
Come di consueto, la stima preliminare ha natura provvisoria, in quanto basata su indicatori in parte non completi e suscettibili di revisione nei trimestri successivi. Non possiamo tuttavia non rimarcare con grande enfasi lo straordinario clima di euforia del nostro sistema economico unito alla fiducia degli operatori che hanno saputo accogliere con grande responsabilità tutte le misure restrittive necessarie a contenere la diffusione dei contagi e che ora chiedono solo di poter continuare a lavorare.
Nel mese di giugno 2021 migliorano anche i dati dell’occupazione. L’Istituto di statistica registra infatti, rispetto al mese precedente, un aumento degli occupati e una diminuzione sia dei disoccupati sia degli inattivi.
La crescita dell’occupazione (+0,7%, pari a +166mila unità) si osserva per gli uomini, le donne, i dipendenti, gli autonomi e per tutte le classi d’età. Il tasso di occupazione sale al 57,9% (+0,5 punti).
Anche la diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro (-5,1% rispetto a maggio, pari a -131mila unità) riguarda entrambe le componenti di genere e tutte le classi d’età. Il tasso di disoccupazione scende al 9,7% (-0,5 punti) e torna, dopo cinque mesi, sotto la soglia del 10%; tra i giovani si attesta al 29,4% (-1,3 punti).
A seguito della risalita dell’occupazione registrata a partire da febbraio 2021, il numero di occupati a giugno 2021 è superiore a quello di giugno 2020 dell’1,2% (+267mila unità).
Maggiori info su www.istat.it
da S.A.D.A. CASARTIGIANI | Lug 30, 2021 | Notizie
E’ stato spostato al 30 settembre il termine ultimo per richiedere l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi, di cui all’articolo l, commi 20-22, della Legge n.178/2020.
E’ quanto richiesto ed ottenuto dalle Confederazioni dell’artigianato che, subito dopo la pubblicazione – avvenuta ieri – del Decreto attuativo 17 maggio 2021, si sono rivolte congiuntamente al Ministro Orlando per manifestare forte preoccupazione rispetto alla scadenza troppo ravvicinata del 31 luglio e dunque per richiedere un differimento indispensabile per rendere la misura effettivamente fruibile da parte di tutto il mondo del lavoro autonomo.
Il rinvio è contenuto nel messaggio 2761 che l’INPS ha divulgato nella serata di ieri in condivisione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e che recita testualmente: “in considerazione della tempistica di definizione e pubblicazione del citato decreto interministeriale, la presentazione della domanda di esonero – il cui termine è stato stabilito alla data del 31 luglio 2021 dagli articoli 2, comma 5, e 4, comma 1, del medesimo decreto – dovrà avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate nella circolare di prossima pubblicazione”.
L’auspicio adesso è di vedere presto pubblicata anche la annunciata circolare dell’INPS con le indicazioni circa le modalità di presentazione delle domande.