da S.A.D.A. CASARTIGIANI | Lug 27, 2021 | Notizie
Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato ieri gli aggiornamenti delle risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte in materia di riscossione dalla legge di conversione del decreto “Sostegni- bis” (Legge n. 106/2021).
Sono confermate le nuove proroghe, per pagare le rate 2020 della rottamazione ter, del saldo e stralcio e della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’unione europea, che prevedono:
- la scadenza del 2 agosto 2021 (il 31 luglio, di scadenza, è sabato e il primo agosto è domenica) del termine per pagare le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata in scadenza il 28 febbraio 2020 e la rata del saldo e stralcio in scadenza il 31 marzo 2020;
- il differimento al 31 agosto 2021 del termine per pagare le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata in scadenza il 31 maggio 2020;
- lo spostamento al 30 settembre 2021 del termine per pagare le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata e la rata del saldo e stralcio in scadenza il 31 luglio 2020;
- il differimento al 2 novembre 2021 (il 31 ottobre 2021, di scadenza, è domenica e il primo novembre è festivo) del termine per pagare le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata in scadenza il 30 novembre 2020.
È fissato al 30 novembre 2021 il termine per pagare le rate della rottamazione ter, del saldo e stralcio o della definizione agevolata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021. Per tutti i termini di pagamento, è prevista una tolleranza di 5 giorni. Questo significa che il pagamento delle rate può essere fatto entro i 5 giorni successivi alla scadenza (la scadenza del 31 luglio 2021 si può allungare fino al 9 agosto 2021, essendo il 7 agosto sabato).
da S.A.D.A. CASARTIGIANI | Lug 9, 2021 | Notizie
Destinatari della misura sono PMI (come definite nell’allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014) con sede legale o operativa in Sicilia e liberi professionisti iscritti al relativo albo professionale, se obbligatorio, e titolari di partita IVA con domicilio fiscale in Sicilia, che rientrano nella sfera di applicazione dell’articolo 13, comma 1, lettera m), del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, danneggiati dall’emergenza sanitaria Covid-19, che hanno avviato l’attività prima del 31/12/2018.
Non rientrano tra i destinatari dell’agevolazione i soggetti che svolgono esclusivamente o prevalentemente un’attività afferente ai codici ATECO 2007 compresi nelle seguenti sezioni della medesima classificazione ATECO 2007:
A – Agricoltura, silvicoltura e pesca;
O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.
Possono avere accesso alle agevolazioni:
1. Piccole e medie imprese, come definite nell’Allegato I, Articolo 2 del Regolamento UE n. 651/2014 che, alla data di presentazione dell’istanza:
a) Sono regolarmente costituite e iscritte come attive alla data di pubblicazione del presente avviso, nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;
b) Hanno avviato l’attività prima del 31/12/2018;
c) Hanno sede legale o operativa nel territorio della Regione Siciliana;
d) Hanno realizzato nel 2019 un fatturato non superiore a 250 mila euro;
e) Hanno subito danni a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19;
f) A causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 hanno realizzato nell’anno 2020 un fatturato inferiore almeno del 40% rispetto a quello realizzato nel 2019.
2. Liberi professionisti iscritti agli ordini professionali se obbligatori e titolari di partita IVA che, alla data di presentazione della domanda:
a) Hanno domicilio fiscale in Sicilia;
b) Sono iscritti ad un ordine professionale, se obbligatorio, e sono titolari di partita IVA;
c) Hanno iniziato l’attività prima del 31/12/2018;
d) Hanno realizzato nel 2019 un fatturato non superiore a 40 mila euro;
e) Hanno subito danni a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19;
f) A causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 hanno realizzato nell’anno 2020 un fatturato inferiore almeno del 40% rispetto a quello realizzato nel 2019.
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Non rientrano tra i destinatari del presente avviso i soggetti che hanno avviato l’attività successivamente al 31.12.2018, cioè i soggetti che stabiliscono la sede legale o operativa in Sicilia in caso di impresa o il domicilio fiscale in Sicilia se professionisti successivamente al 31/12/2018.
AVVISO PUBBLICO FINANZIAMENTI AGEVOLATI E FONDO PERDUTO:
http://www.casartigianipalermo.it/public/news/image/files/Avviso%20pubblico%20Art_%2010%20c_%203%20LR%209%202020_da%20pubblicare.pdf
da S.A.D.A. CASARTIGIANI | Lug 8, 2021 | Notizie
Dal 1° ottobre 2020, come comunicato con la circolare INPS 17 luglio 2020, n. 87 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN, per favorire il passaggio verso gli strumenti di autenticazione previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), ovvero il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), consentendo così l’accesso ai servizi web della pubblica
amministrazione.
Con la circolare INPS 2 luglio 2021, n. 95, l’Istituto annuncia ora l’avvio di una campagna di comunicazione per informare l’utenza, assicurando una più graduale transizione dal PIN verso l’utilizzo delle credenziali SPID, CIE e CNS, e comunica che l’accesso tramite PIN ai servizi online con profili diversi da quello di cittadino non sarà più consentito dal 1° settembre 2021.
Pertanto, per garantire pieno accesso a tutti i canali di servizio, offrendo maggiori livelli di sicurezza di accesso, con il vantaggio di utilizzare una sola identità digitale nell’interazione con tutte le pubbliche amministrazioni, e al fine di non interrompere gli adempimenti connessi alla propria attività lavorativa, gli utenti che operano in qualità di intermediario, azienda, associazione di categoria, pubblica amministrazione, professionista esercente l’attività di medico o di avvocato, ecc., dovranno dotarsi di credenziali SPID almeno di livello 2 o della CIE (con relativo PIN) oppure di una CNS entro agosto 2021.
L’Istituto si riserva la possibilità di inibire progressivamente l’accesso attraverso il proprio PIN agli utenti che risultano già dotati di una delle credenziali sopra citate (SPID, CIE e CNS).
da S.A.D.A. CASARTIGIANI | Lug 6, 2021 | Notizie
Con il provvedimento n. 175776 del 2 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce modello e istruzioni per fare domanda di accesso al contributo a fondo
perduto alternativo, corredato da una guida illustrativa sui nuovi aiuti introdotti dal decreto Sostegni bis.
L’Agenzia delle Entrate fa il punto sui requisiti per inviare la domanda. Il contributo a fondo perduto per le attività stagionali è riconosciuto ai titolari di partita IVA esclusi dal decreto Sostegni e, di conseguenza, che non hanno ricevuto l’accredito automatico disposto dal Decreto Sostegni.
L’accesso al nuovo filone di aiuti è riconosciuto anche a chi ha beneficiato delle prime due tranche di aiuti che, sulla base dei nuovi requisiti, potrà ricevere il pagamento se l’importo dovuto risulta superiore a quanto già erogato in automatico, per il maggior valore del contributo determinato.
Nello specifico, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia, potranno inviare domanda dal 5 luglio alla scadenza del 2 settembre 2021, a condizione che rispettino i seguenti requisiti:
– ammontare di ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo
periodo di imposta precedente (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019);
– fatturato e corrispettivi medio mensile dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di
ammontare inferiore almeno del 30 per cento rispetto allo stesso dato relativo al
periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Per chi ha già avuto accesso ai precedenti sostegni, per l’erogazione del contributo si applicherà la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto; Per gli esclusi, si applicherà la percentuale del 90, 70, 50, 40 o 30 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo di
imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.
Non è previsto il riconoscimento di un contributo minimo per le partite IVA avviate dal 1° gennaio 2019 e, anche in tal caso, sarà necessario rispettare il requisito del calo minimo di fatturato pari almeno al 30 per cento.
Il contributo a fondo perduto alternativo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Non spetta invece ai soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021, agli enti pubblici, agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione.
Entro il 2 settembre, in caso di errore, sarà possibile presentare una nuova domanda in sostituzione di quella errata.
da S.A.D.A. CASARTIGIANI | Lug 2, 2021 | Notizie
Per i versamenti d’imposta per il 2020, anno horribilis per le imprese, non è ipotizzabile che la proroga concessa con il DPCM del 28 giugno 2021 si fermi al 20 luglio. Occorre un intervento rapido e chiarificatore per permettere agli operatori economici di effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% entro il 20 agosto.
Lo sottolineano in una nota Confartigianato, Cna e Casartigiani.
Non comprendiamo perché tale possibilità non sia stata inserita direttamente nel DPCM e non appare di buon senso che con questa scelta ci sia la volontà di far pagare lo 0,40% di maggiorazione solo per prolungare il versamento di 10 giorni.
Sarebbe la prima volta, da quando nel 1997 è stata data la facoltà di prolungare i termini tramite DPCM, che non viene riconosciuto l’ulteriore allungamento della scadenza di versamento al 20 agosto. Non utilizzare questa opzione, proprio nell’anno peggiore dal dopoguerra ad oggi in termini di calo del PIL, appare completamente fuori luogo.